I PROBLEMI MEDICO-LEGALI INERENTI L'ASSICURAZIONE VITA

Gli eventi assicurati. L'assicurazione privata, regolata dagli artt. 1882-1932 del c.c., è il contratto col quale l'assicurato, pagando un premio, acquista il diritto di farsi risarcire dall'assicuratore, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero di ricevere un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882).

Questa forma di assicurazione dipende dalla libera iniziativa del contraente e dell'impresa ed è posta in essere da un contratto detto polizza, contenente l'oggetto del contratto stesso, rischio assicurato, e le condizioni che lo regolano fra cui la somma che il contraente deve pagare, premio.

Soggetti dell'assicurazione sono: l'assicuratore o impresa, il contraente, l'assicurato, che può essere diverso dal contraente ed il beneficiario.

L'assicurazione può essere contro i danni (artt. 1904-1918 c.c.) e sulla vita (artt. 1919-1927).

Assicurazione sulla vita. Questa assicurazione si basa su di un evento a ricorrenza sicura (morte) ma imprevedibile rispetto al tempo (evento-morte).

Sono contemplate due forme principali di evento rappresentate l'una dalla morte prematura dell'assicurato (premorienza), l'altra dalla permanenza in vita di costui oltre una determinata età (sopravvivenza).

L'assicurazione per il caso di morte garantisce il pagamento al beneficiario superstite della somma pattuita allorchè si verifica la morte prematura dell'assicurato.

L'assicurazione per il caso di vita prevede il pagamento della somma pattuita quando l'assicurato sopravvive a una determinata scadenza.

Si hanno assicurazioni miste, quando l'assicuratore si obbliga ad effettuare la prestazione all'epoca stabilita, se l'assicurato sarà ancora in vita, o alla sua morte, se questa si avvererà prima.

Il contratto tipico e concreto è l'assicurazione per la vita intera la quale garantisce il pagamento del capitale convenuto alla morte dell'assicurato, in qualsiasi epoca essa avvenga dopo la stipulazione del contratto. Frequente è anche l'assicurazione temporanea di puro rischio, che prevede il pagamento del capitale purchè la morte avvenga in un periodo d'anni prestabilito.

Nel caso infine di assicurazione a termine fisso il pagamento della somma assicurata avviene alla data prestabilita dal contratto, tanto se l'assicurato sia allora in vita quanto se egli sia già deceduto.

L'assicurazione per caso di morte è consentito di regola a coloro che hanno un minimo di 20 anni e un massimo di 60 anni, e a tali età fanno riferimento le tariffe pubblicate. Per le assicurazioni in caso di vita non vi sono limitazioni d'età.

L'assicuratore assume il rischio previo esame delle condizioni soggettive ed oggettive dell'assicurando. Il punto di riferimento è rappresentato dalle tavole di mortalità che sono di due tipi: quelle basate sull'esperienza fatta dalle imprese stesse su assicurati selezionati e classificati all'inizio del contratto (teste scelte) e quelle costruite in base al censimento generale della popolazione. Le prime sono più esatte in quanto i candidati all'assicurazione privata sono oberati da un rischio più elevato di mortalità rispetto alla popolazione generale.

Per ovviare a questo inconveniente è necessario operare una selezione preventiva dei rischi mediante la visita medica. Se il rischio accertato non presenta anomalie viene classificato normale, altrimenti è tarato, è distinto inoltre in adattato e speciale.

1. Rischio normale: relativo ad individui la cui probabilità di morte non supera quella teorica prevista dalle tavole di mortalità per i loro coetanei. Sono rappresentati da soggetti di regolare costituzione, di buone abitudini di vita, soggiornanti in località salubri, dediti a professioni o mestieri non particolarmente pericolosi, sani.

2. Rischio tarato: si riferisce a soggetti affetti da malattie pregresse o in atto che comportano una probabilità di morte più elevata di quella teorica desunta dalle tavole di mortalità per le persone della stessa età.

a) tare costanti, cioè di carattere stazionario: colite cronica, magrezza costituzionale, gozzo semplice, tumori benigni, albuminurie funzionali, fistole anali, ecc.

b) tare crescenti, di carattere aggravativo: bronchite cronica, enfisema polmonare, vizi cardiaci, miocardite, ipertensione, arteriosclerosi, albuminurie organiche, obesità, diabete mellito, artrite reumatoide, ecc.

c) tare decrescenti, di carattere attenuativo: malaria pregressa, esiti di pleurite, tbc guarita, ecc.

3. Rischio adattato: costituisce una categoria che si colloca fra il r. normale e quello tarato, è rappresentato dalle tare più lievi che aumentano in misura modesta il rischio assicurativo, tanto che in pratica vengono accettati dall'impresa a condizioni normali (tare del gentilizio, deviazioni della costituzione somatica).

4. Rischi speciali: sono dovuti a fattori esterni che esplicano effetti nocivi sull'organismo determinando una probabilità maggiore di morte, quali fattori climatici e ambientali, professionali e sportivi.

La valutazione dei rischi tarati viene effettuata in base ai coefficenti di sopramortalità, che esprimono l'indice di maggiorazione del rischio. Il soggetto tarato, il cui indice è superiore a quello proprio della sua età, viene associato a quel gruppo, di età maggiore, cui corrisponde lo stesso indice di probabilità di morte. Le tabelle di classificazione dei rischi tarati comprendono classi di rischio, costruite sui diversi processi morbosi, alle quali corrispondono percentuali di sopramortalità.

Se il rischio è contenuto entro il 50% l'impresa applica un adeguato soprapremio. I rischi più gravi (50-500%) sono ceduti dalle singole imprese al Consorzio italiano dei rischi tarati (C.I.R.T.) che pratica tariffe proprie coi relativi soprapremi e offre una maggiore possibilità d'ingresso nell'assicurazione a persone non sane, bisognose più di altre di questa forma di protezione economica. L'assicurato, che accetta le condizioni tariffarie proposte dal Consorzio, perfeziona la polizza con la compagnia prescelta e non ha alcun rapporto col Consorzio stesso.

I rischi "inaccettabili", oltre il 500%, sono sottoposti ad altro organismo apposito per eventuale assicurazione con ulteriore sovrapremio.

E' ammessa la revisione del rischio, a richiesta dell'assicurato, qualora le sue condizioni di salute risultassero migliorate.

Le dichiarazioni del contraente sono rese rispondendo ad uno speciale questionario che contiene notizie circa la professione ed i pericoli cui essa espone, lo svolgimento di attività sportive pericolose, l'uso dell'aereo, le eventuali proposte di assicurazione sulla vita presentate in precedenza ed il loro esito, lo stato di salute.

A norma degli artt. 1892 e 1893 c.c., le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, se rese con dolo o colpa grave, annullano il contratto, mentre se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, l'assicuratore può recedere dal contratto.

La visita medica iniziale che è verbalizzata in apposito modulo, ha lo scopo di accertare le eventuali tare familiari, i precedenti patologici e le condizioni di salute attuali dell'assicurando, il quale proscioglie dal segreto professionale tutti i medici che lo hanno visitato o curato e chiunque altro al quale l'assicuratore credesse di rivolgersi per informazioni.

L'intervento del medico è necessario anche al momento della liquidazione del sinistro: il pagamento avviene dietro presentazione da parte dei beneficiari del certificato di morte dell'assicurato e di una relazione medica, redatta dal curante in apposito modulo a forma del questionario, contenente notizie sul decorso dell'ultima malattia e sulla causa della morte stessa.

Rientrano nell'evento assicurato tutte le morti da causa naturale e quelle dovute a causa violenta indipendenti dalla volontà dell'assicurato. Nel caso particolare del suicidio, che ricorre frequentemente nei primi periodi dell'assicurazione, le imprese sono tenute al pagamento solo se l'evento è avvenuto dopo due anni dalla stipulazione del contratto, salvo patto contrario (art. 1927 c.c.).